Art. 1.
(Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile).

      1. Dopo il titolo XIV del libro primo del codice civile è aggiunto il seguente:

        «  TITOLO XIV-bis
          DELL'UNIONE CIVILE

      Art. 455-bis. - (Unione civile). - Due persone maggiorenni, di diverso o dello stesso sesso, di seguito denominate «parti dell'unione civile», che intendano legarsi o siano legate da comunione di vita materiale e spirituale, possono contrarre un'unione civile per organizzare la loro vita comune.

      Art. 455-ter. - (Istituzione del registro delle unioni civili). - Presso l'ufficio dello stato civile di ogni comune è istituito il registro delle unioni civili.
      L'ufficiale dello stato civile provvede alle registrazioni, alle annotazioni e alle variazioni delle unioni nel registro di cui al primo comma con la procedura di cui all'articolo 455-quater e nel rispetto delle disposizioni del presente titolo.

      Art. 455-quater. - (Procedura). - Due persone che intendano contrarre un'unione civile devono presentare una dichiarazione congiunta presso l'ufficio dello stato civile del comune nel quale le parti dell'unione civile fissano la propria residenza comune.

 

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      L'unione civile è certificata dall'ufficiale dello stato civile, il quale è tenuto a tale accertamento previo mero controllo formale della validità della dichiarazione congiunta, dell'assenza delle cause impeditive di cui agli articoli 86, 87 e 88, del possesso del requisito di cui all'articolo 455-bis nonché del rispetto delle norme di legge riguardanti i cittadini stranieri.
      L'ufficiale dello stato civile provvede, nel termine di cui al quarto comma, a registrare l'unione civile nell'apposito registro di cui all'articolo 455-ter.
      L'ufficiale dello stato civile effettua le annotazioni e le variazioni conseguenti alle dichiarazioni nel registro delle unioni civili entro dieci giorni dalla loro ricezione.
      A richiesta dell'interessato, l'ufficiale dello stato civile dà atto delle iscrizioni nel registro delle unioni civili.

      Art. 455-quinquies. - (Certificazione dello stato di unione civile). - L'unione civile è certificata dal relativo documento attestante lo stato di unione civile. Tale documento deve contenere i dati anagrafici delle parti dell'unione civile, l'indicazione del loro regime patrimoniale legale e della loro residenza. Deve contenere altresì i dati anagrafici degli eventuali figli minori delle parti dell'unione civile, indipendentemente dalla durata della stessa.

      Art. 455-sexies. - (Stipulazione di convenzione). - Con convenzione stipulata ai sensi delle disposizioni del presente codice e delle leggi speciali vigenti in materia di contratti, le parti dell'unione civile possono disciplinare gli aspetti patrimoniali della stessa, nonché i termini per la cessazione unilaterale di cui al terzo comma dell'articolo 455-octies e le conseguenze patrimoniali di tale cessazione.
      La convenzione è opponibile ai terzi se fatta per atto pubblico.
      La convenzione può essere modificata in qualunque momento nel corso dell'unione civile con atto stipulato nella medesima forma.
      In assenza di convenzione, si applicano le norme previste dal presente codice in materia di unione civile.

 

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      Art. 455-septies. - (Equiparazione allo stato di membro di una famiglia). - Lo stato di parte di un'unione civile è equiparato a quello di membro di una famiglia ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.

      Art. 455-octies. - (Cessazione dell'unione civile). - L'unione civile cessa con la morte di una delle parti o mediante conversione dell'unione civile in matrimonio ai sensi degli articoli 93 e seguenti.
      L'unione civile può inoltre cessare a tutti gli effetti mediante una dichiarazione consensuale di scioglimento che le parti presentano all'ufficiale dello stato civile.
      L'unione civile può altresì cessare nel caso di richiesta di scioglimento presentata solo da una delle parti all'ufficiale dello stato civile e notificata all'altra parte entro cinque giorni. In tale ipotesi tutti gli effetti dell'unione civile sono protratti per un anno dalla data di presentazione della domanda di scioglimento, salvo che non sia diversamente stabilito per convenzione ai sensi dell'articolo 455-sexies. Nel corso di tale anno la richiesta unilaterale può essere ritirata e la situazione di unione civile è ripristinata automaticamente.
      Nel caso di scioglimento, e in assenza di convenzione ai sensi dell'articolo 455-sexies, le parti procedono di comune accordo alla divisione del patrimonio comune. Nel caso in cui l'accordo non sia possibile, il giudice, indipendentemente dalla titolarità o dal possesso dei beni, tenuto conto della consistenza del patrimonio costituito dalle parti con apporti di lavoro professionale e casalingo ai sensi degli articoli 177, 178 e 179, decide sulle conseguenze patrimoniali procedendo alla divisione del patrimonio ai sensi dell'articolo 194. È fatta salva la possibilità per le parti di agire per il risarcimento del danno eventualmente subìto.
      La parte dell'unione civile che si trova in stato di necessità può ricorrere al giudice che decide ai sensi dell'articolo 156. L'obbligo di mantenimento e di prestare gli alimenti decade dopo due anni

 

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dallo scioglimento dell'unione civile, ovvero nel caso in cui la parte beneficiaria abbia contratto matrimonio o una nuova unione civile.
      Nell'anno intercorrente tra la presentazione della richiesta di scioglimento di cui al terzo comma e lo scioglimento dell'unione civile, le parti sono tenute agli obblighi di cui al titolo XIII del presente libro.
      Della cessazione dell'unione civile ai sensi del presente articolo è dato atto dall'ufficiale dello stato civile con autonoma certificazione, che individua anche il periodo per il quale si è protratta tale unione, nonché con apposita annotazione nel registro delle unioni civili.

      Art. 455-nonies. - (Criteri di estensione dei diritti del nucleo familiare all'unione civile). - All'unione civile sono estesi i diritti spettanti al nucleo familiare nei casi previsti dalla legge, secondo criteri di parità di trattamento, assicurando uguale incidenza in presenza di uguali circostanze in ordine, in particolare, alle condizioni economiche e di salute e all'esistenza di figli.

      Art. 455-decies. - (Diritti dei figli e concorso all'adozione o all'affidamento). - I figli delle parti dell'unione civile, nati in costanza di essa o da presumere concepiti in costanza di essa secondo i criteri stabiliti dall'articolo 232, hanno i medesimi diritti spettanti ai figli nati in costanza di matrimonio.
      Le parti dell'unione civile possono chiedere l'adozione o l'affidamento di minori, ai sensi della legislazione vigente in materia, a parità di condizione con le coppie di coniugi.
      In caso di scioglimento dell'unione civile, con riguardo ai figli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155.

      Art. 455-undecies. - (Regime patrimoniale dell'unione civile). - All'atto di costituzione dell'unione civile le parti possono scegliere mediante convenzione ai sensi dell'articolo 455-sexies il regime patrimoniale della stessa.

 

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      Nel caso che, per qualsiasi ragione, si ometta di stipulare la convenzione di cui al primo comma, si presume scelto il regime di separazione legale».